Split Payment: Niente sanzioni per errori formali

La circolare dell’Agenzia delle Entrate nr, 15/E del 13 aprile 2015, che ha per oggetto “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190” si propone di chiarire alcuni dubbi applicativi emersi dall’entrata in vigore (1 gennaio 2015) dello split payment per le forniture alla Pubblica Amministrazione, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Il documento, emesso dopo l’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria verso tutte le PA (31.3.2015),  tratta del “rapporto” tra questa e la scissione del pagamento IVA, specificando che l’ambito di applicazione della FatturaPA è più ampio rispetto a quello dello split payment (punto 3 della circolare: “Adempimenti dei soggetti passivi fornitori”); in altre parole, ci sono alcuni enti verso i quali è obbligatoria la FatturaPA ma al contempo non si applica lo split payment.

Di particolare importanza il punto 7 della circolare (Regolarizzazione e note di variazione), che specifica una serie di comportamenti:

  • se la PA riceve una fattura irregolare dal fornitore, deve comunque “regolarizzarla”;
  • se il fornitore emette una Nota Debito (nota di variazione in aumento) deve assoggettarla al regime di split payment;
  • le Note di Credito (note di variazione in diminuzione) emesse dal fornitore devono seguire – come regola generale – lo stesso regime Iva (split payment o meno) delle fatture rettificate;

o   come deroga, anche le Note di Credito che rettificano fatture emesse prima del 1.1.2015 possono essere emesse in regime di split payment. Quindi, per semplificare, tutte le Note Credito emesse nel 2015 possono essere validamente assoggettate alla scissione dei pagamenti;

  • il fornitore che ha emesso fatture erroneamente, senza indicare la scissione dei pagamenti, deve regolarizzarle (tramite emissione di Note Credito e nuove fatture riportanti correttamente l’indicazione “split payment”);

o   in alternativa, il fornitore può emettere un’unica Nota Credito per regolarizzare – indicandole specificamente – tutte le fatture erroneamente emesse;

  • se la PA ha pagato al fornitore una fattura comprensiva dell’Iva, e questa sia stata computata dal fornitore nella sua liquidazione periodica, non occorre effettuare alcuna variazione.

Il punto 13 della circolare tratta delle Sanzioni applicabili alle fatture prive dell’esatta indicazione dello split payment, ma “Resta salva la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di pubblicazione del presente documento di prassi (13 aprile 2015, ndr), stante le obiettive condizioni di incertezza ai sensi del citato art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (cd. statuto dei diritti del contribuente), sempre che l’imposta sia stata assolta”.

 

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